sentenza
Corte di Appello di Napoli, 16 giugno 2025, n. 3098
Corte di Appello di Napoli
Massima
La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario è nulla quando non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, anche nel caso di arbitrato irrituale, ed è affetta da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio sin dalla data di entrata in vigore dell'art. 34 d.lgs. n. 5/2003.
La teoria del "doppio binario" della clausola compromissoria non trova giustificazione nella legge, in quanto l'art. 34 d.lgs. n. 5/2003 attribuisce il potere di nomina degli arbitri esclusivamente a soggetti estranei alla compagine sociale per assicurare il principio di ordine pubblico dell'imparzialità della decisione arbitrale.
Le disposizioni dell'art. 34 d.lgs. n. 5/2003 si applicano anche alla clausola compromissoria per arbitrato irrituale, come chiarito dall'inciso "anche non rituale" contenuto nell'art. 35, co. 5, della medesima legge.
Note metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Napoli, 16 Giugno 2025, N. 3098, «Corte di Appello di Napoli, 16 giugno 2025, n. 3098», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-napoli-16-giugno-2025-n-3098-1755251871-1601/