Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Bologna, 9 maggio 2016, n. 1159

Tribunale di Bologna

Massima

La clausola compromissoria va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi ad oggetto l’esecuzione del contratto medesimo, mentre debbono essere escluse le controversie relative a responsabilità di natura aquiliana, le quali trovano nel contratto soltanto una mera occasione o presupposto storico, ma in tutta evidenza non dipendono dal contratto stesso.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La clausola compromissoria va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi ad oggetto l’esecuzione del contratto medesimo, mentre debbono essere escluse le controversie relative a responsabilità di natura aquiliana, le quali trovano nel contratto soltanto una mera occasione o presupposto storico, ma in tutta evidenza non dipendono dal contratto stesso.

Come citare

Tribunale di Bologna, 9 Maggio 2016, N. 1159, «Tribunale di Bologna, 9 maggio 2016, n. 1159», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bologna-9-maggio-2016-n-1159-1752148079/

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