Massima
Nel procedimento arbitrale l'omessa osservanza del principio del contraddittorio non è un vizio formale, ma di attività; sicché ai fini della nullità del lodo è sempre necessario accertare la concreta menomazione del diritto di difesa, tenendo conto della modalità del confronto tra le parti (avuto riguardo alle rispettive pretese) e delle possibilità, per le stesse, di esercitare su un piano di uguaglianza le facoltà processuali loro attribuite.
Note metodologiche
standard
Come citare
Cassazione — I Civ., 1 Giugno 2023, N. 15521, «Cass., Sez. I Civ., 1 giugno 2023, n. 15521», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-1-giugno-2023-n-15521-1752148131/