Massima
In tema di arbitrato, anche a seguito dell’ordinanza delle SS.UU. n. 24153/2013, la questione concernente la portata di una clausola compromissoria per arbitrato rituale, rispetto ad un’altra, intercorrente tra le stesse parti, per arbitrato irrituale, non integra una questione di competenza, bensì una questione di merito, la cui soluzione richiede l’interpretazione della clausola secondo gli ordinari canoni ermeneutici, dettati per l’interpretazione dei contratti (artt. 1362 ss. cod. civ.).
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
In tema di arbitrato, anche a seguito dell’ordinanza delle SS.UU. n. 24153/2013, la questione concernente la portata di una clausola compromissoria per arbitrato rituale, rispetto ad un’altra, intercorrente tra le stesse parti, per arbitrato irrituale, non integra una questione di competenza, bensì una questione di merito, la cui soluzione richiede l’interpretazione della clausola secondo gli ordinari canoni ermeneutici, dettati per l’interpretazione dei contratti (artt. 1362 ss. cod. civ.).
Come citare
Cassazione — I Civ., 8 Marzo 2016, N. 4526, «Cass., Sez. I Civ., 8 marzo 2016, n. 4526», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-8-marzo-2016-n-4526-1752148113/