Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Cass., Sez. I Civ., 12 febbraio 2020, n. 3447

Cassazione — I Civ.

Massima

L’ammissibilità della denunzia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto è circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Una tale denunzia, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, postula l’allegazione esplicita dell’erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

L’ammissibilità della denunzia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto è circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Una tale denunzia, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, postula l’allegazione esplicita dell’erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi.

Come citare

Cassazione — I Civ., 12 Febbraio 2020, N. 3447, «Cass., Sez. I Civ., 12 febbraio 2020, n. 3447», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-12-febbraio-2020-n-3447-1752148124/

Condividi questa decisione