Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Bologna, 1 marzo 2016, n. 370

Corte di Appello di Bologna

Massima

Pronunciata la nullità del lodo, la Corte d’appello è chiamata a decidere il merito, anche senza una espressa richiesta della parte impugnante di passare alla fase rescissoria; ove tale accertamento sia precluso ai sensi dell’art. 52, co. 1, l.fall., l’impugnazione del lodo è improcedibile.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Pronunciata la nullità del lodo, la Corte d’appello è chiamata a decidere il merito, anche senza una espressa richiesta della parte impugnante di passare alla fase rescissoria; ove tale accertamento sia precluso ai sensi dell’art. 52, co. 1, l.fall., l’impugnazione del lodo è improcedibile.

Come citare

Corte di Appello di Bologna, 1 Marzo 2016, N. 370, «Corte di Appello di Bologna, 1 marzo 2016, n. 370», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-bologna-1-marzo-2016-n-370-1752148041/

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