Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Firenze, 3 giugno 2021, n. 1124

Corte di Appello di Firenze

Massima

L'inosservanza del principio del contraddittorio nell'instaurazione del procedimento arbitrale è motivo di nullità e non di inesistenza del lodo, ma la corte di appello, dopo aver dichiarato il vizio di nullità, non può procedere al giudizio rescissorio, dovendosi limitare - come nelle ipotesi di inesistenza del lodo - ad accogliere l'impugnazione senza decidere nel merito la controversia ed arrestandosi alla fase rescindente.

Note metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Firenze, 3 Giugno 2021, N. 1124, «Corte di Appello di Firenze, 3 giugno 2021, n. 1124», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-firenze-3-giugno-2021-n-1124-1752148056/

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