Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Catania, 29 giugno 2023, n. 1226

Corte di Appello di Catania

Massima

Poiché nell'arbitrato irrituale le parti intendono affidare all'arbitro la soluzione di una controversia attraverso uno strumento strettamente negoziale - mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alla loro volontà - impegnandosi considerare la decisione degli arbitri come espressione di tale personale volontà, non è ammissibile l'impugnazione per nullità di un lodo, ancorché il provvedimento sia stato depositato e reso esecutivo ai sensi dell'art. 825 cod. proc. civ., mentre è legittimamente esperibile la sola azione per (eventuali) vizi del negozio, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione.

Note metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Catania, 29 Giugno 2023, N. 1226, «Corte di Appello di Catania, 29 giugno 2023, n. 1226», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-catania-29-giugno-2023-n-1226-1752148061/

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