Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Milano, ord. 22 luglio 2025

Tribunale di Milano

Massima

Nel procedimento di ricusazione dell'arbitro ex art. 815 cod. proc. civ., la parte ricusante ha l'onere di provare i fatti posti a base della ricusazione, non essendo sufficiente la mera allegazione delle circostanze che dovrebbero giustificare la ricusazione stessa.
Nel procedimento di ricusazione dell'arbitro, non è ammissibile la testimonianza di soggetti che abbiano un diretto interesse nella controversia arbitrale oggetto del giudizio, trovando applicazione per analogia i principi di cui all'art. 246 cod. proc. civ. in tema di incapacità testimoniale dei soggetti interessati nell'affare.
Costituisce causa di ricusazione dell'arbitro ex art. 815, co. 1, n. 6-bis, cod. proc. civ. l'indebita anticipazione del giudizio attraverso dichiarazioni che manifestino una valutazione definitiva e preconcetta sugli elementi oggetto della decisione arbitrale.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Milano, 22 Luglio 2025, «Tribunale di Milano, ord. 22 luglio 2025», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-ord-22-luglio-2025-1761077083-2047/

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