Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Venezia, 9 giugno 2021, n. 1154

Tribunale di Venezia

Massima

L'errore rilevante per la pronuncia di invalidità del lodo irrituale deve riguardare la percezione, da parte degli arbitri, degli elementi e dei dati di fatto sottoposti al loro esame dai soggetti che stipularono il compromesso e non, invece, le loro determinazioni, posto che costoro non esprimono una propria volontà negoziale, ma danno contenuto a quella delle parti. Da ciò deriva che non assume rilievo la deviazione inerente alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati da essi esattamente percepiti cioè il c.d. errore di valutazione o di giudizio, attinente al convincimento reso dagli arbitri in esito alla valutazione degli elementi acquisiti, ovvero gli errori di diritto concernenti la stessa disciplina applicabile al caso concreto per la risoluzione della controversia. Per cui, il lodo irrituale non è impugnabile per errores in iudicando.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Venezia, 9 Giugno 2021, N. 1154, «Tribunale di Venezia, 9 giugno 2021, n. 1154», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-venezia-9-giugno-2021-n-1154-1752148093/

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