Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Catania, 5 gennaio 2016, n. 23

Tribunale di Catania

Massima

La domanda riconvenzionale che il convenuto proponga dinnanzi al giudice ordinario contestualmente alla formulazione, in via principale, dell’eccezione di compromesso in arbitri della causa, è da ritenersi proposta necessariamente in via subordinata al mancato accoglimento dell’eccezione e non può intendersi quale implicita rinuncia ad avvalersi della clausola compromissoria.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La domanda riconvenzionale che il convenuto proponga dinnanzi al giudice ordinario contestualmente alla formulazione, in via principale, dell’eccezione di compromesso in arbitri della causa, è da ritenersi proposta necessariamente in via subordinata al mancato accoglimento dell’eccezione e non può intendersi quale implicita rinuncia ad avvalersi della clausola compromissoria.

Come citare

Tribunale di Catania, 5 Gennaio 2016, N. 23, «Tribunale di Catania, 5 gennaio 2016, n. 23», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-catania-5-gennaio-2016-n-23-1752148079/

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