Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Genova, 26 giugno 2020, n. 580

Corte di Appello di Genova

Massima

Il lodo arbitrale irrituale per la sua natura, quoad effectum, negoziale, essendo volto a integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale. Pertanto, l’errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell’art. 1428 cod. civ., deve essere sostanziale – o essenziale – e riconoscibile – artt. 1429 e 1431 cod. civ. – e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall’aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono – analogamente all’errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. – mentre non rileva l’errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perché costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un’attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle medesime, è inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari.

Note metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Genova, 26 Giugno 2020, N. 580, «Corte di Appello di Genova, 26 giugno 2020, n. 580», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-genova-26-giugno-2020-n-580-1752148053/

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