Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Cass., Sez. I Civ., 11 settembre 2015, n. 17956

Cassazione — I Civ.

Massima

La previsione dell’art. 816-septies cod. proc. civ. non appare ricollegabile a una mera richiesta degli arbitri stessi, essendo necessaria – come ben evidenzia il termine “subordinare” utilizzato dal legislatore – una specifica manifestazione della volontà di condizionare la prosecuzione del procedimento al versamento delle somme dovute a titolo di anticipazione delle spese prevedibili.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La previsione dell’art. 816-septies cod. proc. civ. non appare ricollegabile a una mera richiesta degli arbitri stessi, essendo necessaria – come ben evidenzia il termine “subordinare” utilizzato dal legislatore – una specifica manifestazione della volontà di condizionare la prosecuzione del procedimento al versamento delle somme dovute a titolo di anticipazione delle spese prevedibili.

Come citare

Cassazione — I Civ., 11 Settembre 2015, N. 17956, «Cass., Sez. I Civ., 11 settembre 2015, n. 17956», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-11-settembre-2015-n-17956-1752148110/

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