Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Roma, 14 giugno 2016, n. 3790

Corte di Appello di Roma

Massima

Deve essere dichiarata inammissibile l’impugnazione del lodo che sia volta non già a denunziare specifiche cause di nullità previste dai nn. da 1 a 12 dell’art. 829 cod. proc. civ. o la violazione, da parte del Tribunale arbitrale, di una regola di diritto, quanto, piuttosto, a sollecitare una diversa valutazione degli elementi di giudizio acquisiti in atti, attinenti a circostanze di fatto.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Deve essere dichiarata inammissibile l’impugnazione del lodo che sia volta non già a denunziare specifiche cause di nullità previste dai nn. da 1 a 12 dell’art. 829 cod. proc. civ. o la violazione, da parte del Tribunale arbitrale, di una regola di diritto, quanto, piuttosto, a sollecitare una diversa valutazione degli elementi di giudizio acquisiti in atti, attinenti a circostanze di fatto.

Come citare

Corte di Appello di Roma, 14 Giugno 2016, N. 3790, «Corte di Appello di Roma, 14 giugno 2016, n. 3790», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-roma-14-giugno-2016-n-3790-1752148041/

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