Massima
Ove la clausola compromissoria espressamente preveda che l’arbitro decida “come arbitro irrituale”, non può che ritenersi la natura irrituale del lodo, applicando la regola interpretativa in claris non fit interpretatio. Questo poiché la corretta interpretazione della volontà delle parti non può in nessun caso essere ricercata prescindendo da una esegesi testuale, la quale, soltanto se necessario, va integrata con una analisi del comportamento delle parti (e non di terze parti, come gli arbitri).
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Ove la clausola compromissoria espressamente preveda che l’arbitro decida “come arbitro irrituale”, non può che ritenersi la natura irrituale del lodo, applicando la regola interpretativa in claris non fit interpretatio. Questo poiché la corretta interpretazione della volontà delle parti non può in nessun caso essere ricercata prescindendo da una esegesi testuale, la quale, soltanto se necessario, va integrata con una analisi del comportamento delle parti (e non di terze parti, come gli arbitri).
Come citare
Tribunale di Bolzano, 6 Marzo 2020, N. 267, «Tribunale di Bolzano, 6 marzo 2020, n. 267», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bolzano-6-marzo-2020-n-267-1752148090/