Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Milano, 19 luglio 2022, n. 6380

Tribunale di Milano

Massima

Il mancato pagamento dei canoni costituisce una circostanza attinente all'esecuzione del contratto di locazione e pertanto, in presenza di una clausola compromissoria, la relativa controversia deve essere devoluta al Collegio Arbitrale. Nondimeno, la presenza di una clausola arbitrale non priva il Giudice del potere di emettere provvedimenti immediati nel corso della fase sommaria, quale un'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 cod. proc. civ.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Il mancato pagamento dei canoni costituisce una circostanza attinente all’esecuzione del contratto di locazione e pertanto, in presenza di una clausola compromissoria, la relativa controversia deve essere devoluta al Collegio Arbitrale. Nondimeno, la presenza di una clausola arbitrale non priva il Giudice del potere di emettere provvedimenti immediati nel corso della fase sommaria, quale un’ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 cod. proc. civ.

Come citare

Tribunale di Milano, 19 Luglio 2022, N. 6380, «Tribunale di Milano, 19 luglio 2022, n. 6380», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-19-luglio-2022-n-6380-1752148096/

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