Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Palermo, 11 settembre 2023, n. 1554

Corte di Appello di Palermo

Massima

Nell'impugnativa del lodo arbitrale per nullità, ai sensi degli artt. 828 ss. cod. proc. civ., la Corte di appello non può rilevare d'ufficio motivi non dedotti con l'atto di impugnazione - salvo la nullità del compromesso e della clausola compromissoria - trattandosi di un gravame rigorosamente limitato e vincolato, nell'effetto devolutivo, al giudice che ne è investito, sia in astratto, dalla tipicità dei vizi deducibili, sia in concreto, da quelli espressamente e specificamente dedotti.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Nell’impugnativa del lodo arbitrale per nullità, ai sensi degli artt. 828 ss. cod. proc. civ., la Corte di appello non può rilevare d’ufficio motivi non dedotti con l’atto di impugnazione – salvo la nullità del compromesso e della clausola compromissoria – trattandosi di un gravame rigorosamente limitato e vincolato, nell’effetto devolutivo, al giudice che ne è investito, sia in astratto, dalla tipicità dei vizi deducibili, sia in concreto, da quelli espressamente e specificamente dedotti.

Come citare

Corte di Appello di Palermo, 11 Settembre 2023, N. 1554, «Corte di Appello di Palermo, 11 settembre 2023, n. 1554», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-palermo-11-settembre-2023-n-1554-1752148061/

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