Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Venezia, 11 gennaio 2022, n. 25

Corte di Appello di Venezia

Massima

Nell'ipotesi in cui una parte non adempia spontaneamente alla propria obbligazione così come riconosciuta dagli arbitri in un procedimento arbitrale irrituale, l'altra parte, al fine di ottenere la condanna della parte inadempiente e la conseguente efficacia di titolo esecutivo della statuizione contrattuale venuta in essere a seguito del giudizio arbitrale, deve esperire una normale azione contrattuale di condanna all'adempimento fondata appunto sullo stesso contratto.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Nell’ipotesi in cui una parte non adempia spontaneamente alla propria obbligazione così come riconosciuta dagli arbitri in un procedimento arbitrale irrituale, l’altra parte, al fine di ottenere la condanna della parte inadempiente e la conseguente efficacia di titolo esecutivo della statuizione contrattuale venuta in essere a seguito del giudizio arbitrale, deve esperire una normale azione contrattuale di condanna all’adempimento fondata appunto sullo stesso contratto.

Come citare

Corte di Appello di Venezia, 11 Gennaio 2022, N. 25, «Corte di Appello di Venezia, 11 gennaio 2022, n. 25», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-venezia-11-gennaio-2022-n-25-1752148058/

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