Massima
Ai fini del rifiuto del riconoscimento o dell'esecuzione del lodo straniero ex art. 840, co. 5, n. 2, cod. proc. civ., la contrarietà all'ordine pubblico è integrata dalla violazione manifesta e grave di uno dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico interno, dovendo il relativo controllo essere condotto con esclusivo riguardo alla parte dispositiva del lodo, senza comportare un riesame nel merito della decisione arbitrale inteso a sindacarne la correttezza giuridica.
Note metodologiche
standard
Come citare
Cassazione — I Civ., 12 Maggio 2025, N. 12586, «Cass., Sez. I Civ., 12 maggio 2025, n. 12586», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-12-maggio-2025-n-12586-1752225001/