Massima
L’errore rilevante per la pronuncia di invalidità del lodo irrituale deve riguardare la percezione, da parte degli arbitri, degli elementi e dei dati di fatto sottoposti al loro esame dai soggetti che stipularono il compromesso e non, invece, le loro determinazioni, posto che costoro non esprimono una propria volontà negoziale, ma danno contenuto a quella delle parti.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Milano, 6 Agosto 2015, N. 9301, «Tribunale di Milano, 6 agosto 2015, n. 9301», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-6-agosto-2015-n-9301-1752148076/