Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Venezia, 16 luglio 2021, n. 1992

Corte di Appello di Venezia

Massima

Non ogni violazione di norme procedimentali assume la valenza di violazione del diritto di difesa, atteso che l'ipotesi di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione di lodo straniero prevista dall'art. 840, co. 3, n. 2 cod. proc. civ., consistente nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento arbitrale, non è realizzata per il solo fatto che una particolare disposizione processuale, vigente nell'ordinamento straniero ed applicabile nella fattispecie, sia stata violata, essendo invece necessario che si sia verificata la predetta impossibilità di difesa, viceversa configurandosi solo un vizio del procedimento arbitrale, da far valere, semmai, nell'ordinamento straniero e con i mezzi d'impugnazione da quello previsti.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Non ogni violazione di norme procedimentali assume la valenza di violazione del diritto di difesa, atteso che l’ipotesi di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione di lodo straniero prevista dall’art. 840, co. 3, n. 2 cod. proc. civ., consistente nell’impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento arbitrale, non è realizzata per il solo fatto che una particolare disposizione processuale, vigente nell’ordinamento straniero ed applicabile nella fattispecie, sia stata violata, essendo invece necessario che si sia verificata la predetta impossibilità di difesa, viceversa configurandosi solo un vizio del procedimento arbitrale, da far valere, semmai, nell’ordinamento straniero e con i mezzi d’impugnazione da quello previsti.

Come citare

Corte di Appello di Venezia, 16 Luglio 2021, N. 1992, «Corte di Appello di Venezia, 16 luglio 2021, n. 1992», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-venezia-16-luglio-2021-n-1992-1752148056/

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