Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Milano, 2 febbraio 2021, n. 737

Tribunale di Milano

Massima

In caso di debito garantito da fideiussione, ove il titolo da cui sorge il debito garantito contenga una clausola compromissoria, non contenuta invece nel titolo da cui sorge la garanzia, la controversia tra creditore garantito e fideiussore non è attribuita alla competenza arbitrale, non potendo la clausola compromissoria essere fatta valere da soggetti estranei al contratto in cui è inserita, per il principio sancito dall'art. 1372 cod. civ., secondo il quale il contratto ha forza di legge tra le parti.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

In caso di debito garantito da fideiussione, ove il titolo da cui sorge il debito garantito contenga una clausola compromissoria, non contenuta invece nel titolo da cui sorge la garanzia, la controversia tra creditore garantito e fideiussore non è attribuita alla competenza arbitrale, non potendo la clausola compromissoria essere fatta valere da soggetti estranei al contratto in cui è inserita, per il principio sancito dall’art. 1372 cod. civ., secondo il quale il contratto ha forza di legge tra le parti.

Come citare

Tribunale di Milano, 2 Febbraio 2021, N. 737, «Tribunale di Milano, 2 febbraio 2021, n. 737», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-2-febbraio-2021-n-737-1752148092/

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