Massima
Ai sensi dell'art. 818 cod. proc. civ., il potere cautelare degli arbitri deve essere espressamente conferito dalla clausola arbitrale, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali che già contemplino tale potere, o comunque convenuto prima dell'instaurazione del procedimento arbitrale. In assenza di specifica attribuzione di poteri cautelari nella convenzione di arbitrato, la competenza a concedere la tutela d'urgenza resta devoluta al tribunale ordinario, come previsto dall'art. 669-quinquies cod. proc. civ.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Ai sensi dell’art. 818 cod. proc. civ., il potere cautelare degli arbitri deve essere espressamente conferito dalla clausola arbitrale, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali che già contemplino tale potere, o comunque convenuto prima dell’instaurazione del procedimento arbitrale. In assenza di specifica attribuzione di poteri cautelari nella convenzione di arbitrato, la competenza a concedere la tutela d’urgenza resta devoluta al tribunale ordinario, come previsto dall’art. 669-quinquies cod. proc. civ.
Come citare
Tribunale di Napoli, 16 Maggio 2025, «Tribunale di Napoli, ord. 16 maggio 2025», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-napoli-ord-16-maggio-2025-1752155146/