sentenza
Tribunale di Bergamo, 15 luglio 2021, n. 1353
Tribunale di Bergamo
Massima
La contestuale proposizione dell'eccezione di compromesso e della domanda riconvenzionale nella comparsa di risposta non implica la necessità di subordinare espressamente la seconda al rigetto della prima, onde evitare che essa sia ritenuta rinunciata, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della prima.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La contestuale proposizione dell’eccezione di compromesso e della domanda riconvenzionale nella comparsa di risposta non implica la necessità di subordinare espressamente la seconda al rigetto della prima, onde evitare che essa sia ritenuta rinunciata, in quanto l’esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest’ultima incompatibile con l’esame della prima.
Come citare
Tribunale di Bergamo, 15 Luglio 2021, N. 1353, «Tribunale di Bergamo, 15 luglio 2021, n. 1353», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bergamo-15-luglio-2021-n-1353-1752148093/