ordinanza
Cass., Sez. II Civ., 30 novembre 2021, n. 37469
Cassazione — II Civ.
Massima
L'interpretazione data dagli arbitri al contratto e la relativa motivazione sono sindacabili, nel giudizio di impugnazione del lodo per nullità, soltanto per violazione di regole di diritto, sicché non è consentito al giudice dell'impugnazione sindacare la logicità della motivazione ove esistente e non talmente inadeguata da non permettere la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri per giungere a una determinata conclusione, né la valutazione degli elementi probatori operata dagli arbitri nell'accertamento della comune volontà delle parti.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
L’interpretazione data dagli arbitri al contratto e la relativa motivazione sono sindacabili, nel giudizio di impugnazione del lodo per nullità, soltanto per violazione di regole di diritto, sicché non è consentito al giudice dell’impugnazione sindacare la logicità della motivazione ove esistente e non talmente inadeguata da non permettere la ricostruzione dell’iter logico seguito dagli arbitri per giungere a una determinata conclusione, né la valutazione degli elementi probatori operata dagli arbitri nell’accertamento della comune volontà delle parti.
Come citare
Cassazione — II Civ., 30 Novembre 2021, N. 37469, «Cass., Sez. II Civ., 30 novembre 2021, n. 37469», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-ii-civ-30-novembre-2021-n-37469-1752148126/