Massima
L’eccezione di arbitrato, non rilevabile d’ufficio, deve essere dichiarata inammissibile, ove proposta oltre il termine previsto dall’art. 167, co. 2, cod. proc. civ.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
L’eccezione di arbitrato, non rilevabile d’ufficio, deve essere dichiarata inammissibile, ove proposta oltre il termine previsto dall’art. 167, co. 2, cod. proc. civ.
Come citare
Tribunale di Torino, 4 Giugno 2019, N. 2718, «Tribunale di Torino, 4 giugno 2019, n. 2718», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-torino-4-giugno-2019-n-2718-1752148086/