Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Cass., Sez. II Civ., 14 dicembre 2015, n. 25137

Cassazione — II Civ.

Massima

In tema di giudizio arbitrale il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ. in relazione all’art. 823 cod. proc. civ., come motivo di nullità del lodo, è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui manchi del tutto la motivazione o sia a tal punto carente da non consentire l’iter del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la ratio della decisione impugnata.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

In tema di giudizio arbitrale il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ. in relazione all’art. 823 cod. proc. civ., come motivo di nullità del lodo, è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui manchi del tutto la motivazione o sia a tal punto carente da non consentire l’iter del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la ratio della decisione impugnata.

Come citare

Cassazione — II Civ., 14 Dicembre 2015, N. 25137, «Cass., Sez. II Civ., 14 dicembre 2015, n. 25137», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-ii-civ-14-dicembre-2015-n-25137-1752148111/

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