Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Cass., Sez. VI Civ., 23 ottobre 2015, n. 21666

Cassazione — VI Civ.

Massima

Le clausole compromissorie inserite negli atti costitutivi, negli statuti o nei regolamenti di associazioni o federazioni non richiedono una specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., dal momento che la loro efficacia non discende dalla accettazione di condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da uno dei contraenti, ma dall’adesione all’associazione, la quale, presupponendo una comunanza d’interessi e di risorse, finalizzati al raggiungimento degli scopi previsti dall’atto costitutivo, esclude la possibilità d’individuare un contraente più debole, meritevole della particolare tutela assicurata dalla predetta disposizione.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Le clausole compromissorie inserite negli atti costitutivi, negli statuti o nei regolamenti di associazioni o federazioni non richiedono una specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., dal momento che la loro efficacia non discende dalla accettazione di condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da uno dei contraenti, ma dall’adesione all’associazione, la quale, presupponendo una comunanza d’interessi e di risorse, finalizzati al raggiungimento degli scopi previsti dall’atto costitutivo, esclude la possibilità d’individuare un contraente più debole, meritevole della particolare tutela assicurata dalla predetta disposizione.

Come citare

Cassazione — VI Civ., 23 Ottobre 2015, N. 21666, «Cass., Sez. VI Civ., 23 ottobre 2015, n. 21666», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-vi-civ-23-ottobre-2015-n-21666-1752148110/

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