Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Milano, 6 giugno 2025, n. 4631

Tribunale di Milano

Massima

Il rinvio per relationem alla clausola compromissoria contenuta in altro contratto è valido quando sia espresso e specifico, facendo riferimento sia al contratto di provenienza sia alla clausola richiamata sia all'oggetto della stessa.
La validità del rinvio per relationem alla clausola compromissoria non richiede la relatio perfecta quando sussiste prova della piena conoscenza della clausola compromissoria da parte della contraente che l'ha preventivamente negoziata.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Il rinvio per relationem alla clausola compromissoria contenuta in altro contratto è valido quando sia espresso e specifico, facendo riferimento sia al contratto di provenienza sia alla clausola richiamata sia all’oggetto della stessa.
La validità del rinvio per relationem alla clausola compromissoria non richiede la relatio perfecta quando sussiste prova della piena conoscenza della clausola compromissoria da parte della contraente che l’ha preventivamente negoziata.

Come citare

Tribunale di Milano, 6 Giugno 2025, N. 4631, «Tribunale di Milano, 6 giugno 2025, n. 4631», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-6-giugno-2025-n-4631-1753526329/

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