Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Bolzano, 20 giugno 2022, n. 598

Tribunale di Bolzano

Massima

In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l’intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all’arbitro unico o al collegio arbitrale.

Come citare

Tribunale di Bolzano, 20 Giugno 2022, N. 598, «Tribunale di Bolzano, 20 giugno 2022, n. 598», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bolzano-20-giugno-2022-n-598-1752148096/

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