Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Cass., Sez. I Civ., 21 ottobre 2021, n. 29435

Cassazione — I Civ.

Massima

L'eccezione d'incompetenza dell'arbitro - salvo il caso di nullità della clausola compromissoria per vizio suo proprio e genetico relativo a una ipotesi di controversia non arbitrabile - è da considerarsi, coerentemente con la nuova accezione paragiurisdizionale dell'arbitrato rituale, quale eccezione di rito in senso stretto soggetta al limite temporale indicato dall'art. 817, co. 3, cod. proc. civ. per la parte che ha partecipato al relativo giudizio.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

L’eccezione d’incompetenza dell’arbitro – salvo il caso di nullità della clausola compromissoria per vizio suo proprio e genetico relativo a una ipotesi di controversia non arbitrabile – è da considerarsi, coerentemente con la nuova accezione paragiurisdizionale dell’arbitrato rituale, quale eccezione di rito in senso stretto soggetta al limite temporale indicato dall’art. 817, co. 3, cod. proc. civ. per la parte che ha partecipato al relativo giudizio.

Come citare

Cassazione — I Civ., 21 Ottobre 2021, N. 29435, «Cass., Sez. I Civ., 21 ottobre 2021, n. 29435», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-21-ottobre-2021-n-29435-1752148126/

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