sentenza
Tribunale di Spoleto, 27 febbraio 2021, n. 146
Tribunale di Spoleto
Massima
La sussistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte, ma impone al giudice ordinario eventualmente adito, in caso di successiva opposizione fondata sulla sussistenza di detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La sussistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte, ma impone al giudice ordinario eventualmente adito, in caso di successiva opposizione fondata sulla sussistenza di detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
Come citare
Tribunale di Spoleto, 27 Febbraio 2021, N. 146, «Tribunale di Spoleto, 27 febbraio 2021, n. 146», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-spoleto-27-febbraio-2021-n-146-1752148092/