Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Brescia, 15 marzo 2016, n. 222

Corte di Appello di Brescia

Massima

L’obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall’art. 823, n. 5, cod. proc. civ., il cui mancato adempimento integra la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell’art. 829, primo comma, nn. 4 e 5 cod. proc. civ., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l’iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la ratio della decisione.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

L’obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall’art. 823, n. 5, cod. proc. civ., il cui mancato adempimento integra la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell’art. 829, primo comma, nn. 4 e 5 cod. proc. civ., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l’iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la ratio della decisione.

Come citare

Corte di Appello di Brescia, 15 Marzo 2016, N. 222, «Corte di Appello di Brescia, 15 marzo 2016, n. 222», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-brescia-15-marzo-2016-n-222-1752148041/

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