ordinanza
Cass., Sez. III Civ., 2 febbraio 2025, n. 2474
Cassazione — III Civ.
Massima
La sanzione di nullità del lodo contenente disposizioni contraddittorie prevista dall’art. 829, co. 1, n. 4, cod. proc. civ., e dall’odierno art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ., non corrisponde a quella dell’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La sanzione di nullità del lodo contenente disposizioni contraddittorie prevista dall’art. 829, co. 1, n. 4, cod. proc. civ., e dall’odierno art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ., non corrisponde a quella dell’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione.
Come citare
Cassazione — III Civ., 2 Febbraio 2025, N. 2474, «Cass., Sez. III Civ., 2 febbraio 2025, n. 2474», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-iii-civ-2-febbraio-2025-n-2474-1752155135/