Massima
La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale le sole controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto cui detta clausola è annessa; conseguentemente, la clausola compromissoria non può ritenersi applicabile alla domanda di risarcimento danni e, comunque, a fronte di più domande connesse, di cui solo alcune rientrino nella competenza arbitrale, questa viene assorbita ed esclusa da quella ordinaria.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Brescia, 1 Aprile 2025, N. 1311, «Tribunale di Brescia, 1 aprile 2025, n. 1311», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-brescia-1-aprile-2025-n-1311-1752155146/