Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Cass., Sez. I Civ., 19 gennaio 2016, n. 812

Cassazione — I Civ.

Massima

Qualora in un contratto d’appalto pubblico stipulato a seguito di gara d’appalto per licitazione privata indetta da un Comune, le parti abbiano fatto espresso richiamo, quale parte integrante del contratto, alle norme del capitolato generale per le opere pubbliche approvato con d.P.R 16 luglio 1962 n. 1063, fra le quali sono comprese quelle relative alla competenza arbitrale per la definizione delle controversie, non v’è necessità di una separata clausola compromissoria, posto che la volontà dei contraenti trova già la sua espressione per relationem perfectam nel richiamo pattizio; in tal caso la fonte della competenza arbitrale va individuata non nella legge, bensì in una convenzione compromissoria concretamente intercorsa fra le parti, da cui deriva anche la forza vincolante della convenzione stessa.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Qualora in un contratto d’appalto pubblico stipulato a seguito di gara d’appalto per licitazione privata indetta da un Comune, le parti abbiano fatto espresso richiamo, quale parte integrante del contratto, alle norme del capitolato generale per le opere pubbliche approvato con d.P.R 16 luglio 1962 n. 1063, fra le quali sono comprese quelle relative alla competenza arbitrale per la definizione delle controversie, non v’è necessità di una separata clausola compromissoria, posto che la volontà dei contraenti trova già la sua espressione per relationem perfectam nel richiamo pattizio; in tal caso la fonte della competenza arbitrale va individuata non nella legge, bensì in una convenzione compromissoria concretamente intercorsa fra le parti, da cui deriva anche la forza vincolante della convenzione stessa.

Come citare

Cassazione — I Civ., 19 Gennaio 2016, N. 812, «Cass., Sez. I Civ., 19 gennaio 2016, n. 812», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-19-gennaio-2016-n-812-1752148113/

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