Massima
procedura arbitrale (rituale o irrituale) e l'esercente la professione forense che, invece, come arbitro unico, oppure come presidente o anche solo componente di un collegio arbitrale, decida la controversia oggetto di quella procedura. Non è possibile, dunque, con riguardo a questa seconda fattispecie, una totale e meccanica applicazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense proprio per la non assoluta equiparazione della funzione arbitrale a quella dell'esercente la professione legale in relazione alla peculiarità dell'opera svolta, nei due casi, dai due soggetti in questione.
Note metodologiche
standard
Come citare
Cassazione — I Civ., 13 Aprile 2022, N. 11962, «Cass., Sez. I Civ., 13 aprile 2022, n. 11962», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-13-aprile-2022-n-11962-1752148129/