Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Cass., Sez. VI Civ., 7 ottobre 2016, n. 20106

Cassazione — VI Civ.

Massima

L’inoperatività della clausola compromissoria ai fini del procedimento monitorio non impedisce all’intimato di eccepire, in sede di opposizione, l’esistenza della clausola stessa, al fine di determinare la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo e la rimessione della controversia al giudizio degli arbitri.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

L’inoperatività della clausola compromissoria ai fini del procedimento monitorio non impedisce all’intimato di eccepire, in sede di opposizione, l’esistenza della clausola stessa, al fine di determinare la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo e la rimessione della controversia al giudizio degli arbitri.

Come citare

Cassazione — VI Civ., 7 Ottobre 2016, N. 20106, «Cass., Sez. VI Civ., 7 ottobre 2016, n. 20106», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-vi-civ-7-ottobre-2016-n-20106-1752148113/

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