ordinanza
Cass., Sez. VI Civ., 7 ottobre 2016, n. 20106
Cassazione — VI Civ.
Massima
L’inoperatività della clausola compromissoria ai fini del procedimento monitorio non impedisce all’intimato di eccepire, in sede di opposizione, l’esistenza della clausola stessa, al fine di determinare la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo e la rimessione della controversia al giudizio degli arbitri.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
L’inoperatività della clausola compromissoria ai fini del procedimento monitorio non impedisce all’intimato di eccepire, in sede di opposizione, l’esistenza della clausola stessa, al fine di determinare la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo e la rimessione della controversia al giudizio degli arbitri.
Come citare
Cassazione — VI Civ., 7 Ottobre 2016, N. 20106, «Cass., Sez. VI Civ., 7 ottobre 2016, n. 20106», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-vi-civ-7-ottobre-2016-n-20106-1752148113/