Massima
L'esistenza di clausola compromissoria non è ostativa alla richiesta e alla conseguente emissione di decreto ingiuntivo, salva la facoltà dell'intimato di eccepire l'esistenza della clausola dinanzi al giudice dell'opposizione ed ottenere la revoca del decreto ingiuntivo.
L'improponibilità della domanda a causa della previsione di clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata, e non osta alla richiesta e alla conseguente emissione di decreto ingiuntivo.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Perugia, 26 Giugno 2025, N. 815, «Tribunale di Perugia, 26 giugno 2025, n. 815», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-perugia-26-giugno-2025-n-815-1755251805-3983/