Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Bari, 6 ottobre 2023, n. 1460

Corte di Appello di Bari

Massima

Il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829 n. 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 823 n. 3 cod. proc. civ., è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’art. 829 n. 5 cod. proc. civ., in relazione all’art. 823 n. 3 cod. proc. civ., è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione.

Come citare

Corte di Appello di Bari, 6 Ottobre 2023, N. 1460, «Corte di Appello di Bari, 6 ottobre 2023, n. 1460», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-bari-6-ottobre-2023-n-1460-1752148061/

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