sentenza
Corte di Appello di Bari, 6 ottobre 2023, n. 1460
Corte di Appello di Bari
Massima
Il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829 n. 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 823 n. 3 cod. proc. civ., è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’art. 829 n. 5 cod. proc. civ., in relazione all’art. 823 n. 3 cod. proc. civ., è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione.
Come citare
Corte di Appello di Bari, 6 Ottobre 2023, N. 1460, «Corte di Appello di Bari, 6 ottobre 2023, n. 1460», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-bari-6-ottobre-2023-n-1460-1752148061/