Massima
Prima della costituzione del collegio arbitrale, la tutela cautelare è assicurata dal giudice competente ai sensi dell'art. 669-quinquies cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 818 cod. proc. civ.
Il collegio arbitrale, una volta investito della controversia relativa alla validità di delibere assembleari, è munito del potere di sospenderne l'efficacia, come espressamente previsto dall'art. 838-ter cod. proc. civ.
La validità ed efficacia del provvedimento cautelare adottato dal giudice ordinario non è compromessa dall'eventuale translatio iudicii avanti agli arbitri, in applicazione dell'art. 818 cod. proc. civ.
L'art. 818 cod. proc. civ., nel preservare in capo al giudice ordinario il potere cautelare per i casi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri, non fa distinzioni in ordine al motivo per cui il procedimento arbitrale non ha preso avvio.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Vicenza, 8 Luglio 2025, «Tribunale di Vicenza, ord. 8 luglio 2025», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-vicenza-ord-8-luglio-2025-1759503381-8903/