Massima
Si deve qualificare in termini di clausola compromissoria per arbitrato rituale quella clausola in cui le parti abbiano fatto riferimento a tutte le questioni ed involgendo dunque anche le controversie propriamente dette, inteso non già affidare agli arbitri il potere di regolare i rapporti controversi con un accertamento sostitutivo della loro volontà bensì il potere di risolvere le liti mediante emissione di un lodo sostitutivo della sentenza del giudice e sovrapponibile al giudizio espresso da quest’ultimo, prevedendo che gli arbitri decideranno secondo equità ed anche in merito alle spese del giudizio arbitrale.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Rieti, 5 Settembre 2019, N. 632, «Tribunale di Rieti, 5 settembre 2019, n. 632», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-rieti-5-settembre-2019-n-632-1752148086/