sentenza
Tribunale di Civitavecchia, 24 aprile 2023, n. 446
Tribunale di Civitavecchia
Massima
L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
Come citare
Tribunale di Civitavecchia, 24 Aprile 2023, N. 446, «Tribunale di Civitavecchia, 24 aprile 2023, n. 446», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-civitavecchia-24-aprile-2023-n-446-1752148099/