Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Cass., Sez. I Civ., 30 novembre 2020, n. 27322

Cassazione — I Civ.

Massima

L’ipotesi di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione di lodo straniero prevista dall’art. 840, co. 3, n. 2, cod. proc. civ., consistente nell’impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento arbitrale, non è realizzata per il solo fatto che una particolare disposizione processuale, vigente nell’ordinamento straniero ed applicabile nella fattispecie, sia stata violata, essendo invece necessario che si sia verificata la predetta impossibilità di difesa, viceversa configurandosi solo un vizio del procedimento arbitrale, da far valere, semmai, nell’ordinamento straniero e con i mezzi d’impugnazione da quello previsti.

Note metodologiche

standard

Come citare

Cassazione — I Civ., 30 Novembre 2020, N. 27322, «Cass., Sez. I Civ., 30 novembre 2020, n. 27322», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-30-novembre-2020-n-27322-1752148124/

Condividi questa decisione