Massima
La competenza del giudice del lavoro a conoscere della controversia tra un socio e la cooperativa di produzione e lavoro non è suscettibile di deroga a favore di arbitri, se non in forza di clausola compromissoria prevista da contratti e accordi collettivi, sempre che, ai sensi dell’art. 808, co. 2, cod. proc. civ., ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l’autorità giudiziaria; non è pertanto valida una clausola compromissoria che sia contenuta soltanto nello statuto della società cooperativa di produzione e lavoro.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La competenza del giudice del lavoro a conoscere della controversia tra un socio e la cooperativa di produzione e lavoro non è suscettibile di deroga a favore di arbitri, se non in forza di clausola compromissoria prevista da contratti e accordi collettivi, sempre che, ai sensi dell’art. 808, co. 2, cod. proc. civ., ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l’autorità giudiziaria; non è pertanto valida una clausola compromissoria che sia contenuta soltanto nello statuto della società cooperativa di produzione e lavoro.
Come citare
Cassazione — I Civ., 12 Gennaio 2017, N. 614, «Cass., Sez. I Civ., 12 gennaio 2017, n. 614», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-12-gennaio-2017-n-614-1752148116/