Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Milano, 27 ottobre 2016, n. 4006

Corte di Appello di Milano

Massima

In ipotesi di scioglimento del contratto conseguente al fallimento di una parte (nella specie, si trattava di appalto sciolto ex art. 81 l.fall. per il fallimento dell’appaltatore) il legislatore ha previsto che un procedimento arbitrale pendente non possa proseguire, a maggior ragione con lo scioglimento del contratto un procedimento arbitrale non può essere introdotto.

Note metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Milano, 27 Ottobre 2016, N. 4006, «Corte di Appello di Milano, 27 ottobre 2016, n. 4006», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-27-ottobre-2016-n-4006-1752148041/

Condividi questa decisione