Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Milano, 19 gennaio 2021, n. 144

Corte di Appello di Milano

Massima

La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo, con esclusione di quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico, come nel caso di specie in cui, pur in presenza della clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto, gli attori hanno proposto azione di responsabilità extracontrattuale, ex art. 1669 cod. civ., deducendo gravi difetti dell'immobile da loro acquistato.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo, con esclusione di quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico, come nel caso di specie in cui, pur in presenza della clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto, gli attori hanno proposto azione di responsabilità extracontrattuale, ex art. 1669 cod. civ., deducendo gravi difetti dell’immobile da loro acquistato.

Come citare

Corte di Appello di Milano, 19 Gennaio 2021, N. 144, «Corte di Appello di Milano, 19 gennaio 2021, n. 144», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-19-gennaio-2021-n-144-1752148055/

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