Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Milano, 2 giugno 2025, n. 4506

Tribunale di Milano

Massima

Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio di esercizio per violazione delle norme dirette a garantirne la chiarezza e la precisione attengono a diritti indisponibili e, pertanto, non possono costituire oggetto di deferimento al giudizio degli arbitri, anche in presenza di clausola compromissoria statutaria, poiché le norme sulla redazione del bilancio sono imperative e trascendono l'interesse del singolo socio, tutelando l'affidamento di tutti i soggetti terzi che entrano in rapporto con la società.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio di esercizio per violazione delle norme dirette a garantirne la chiarezza e la precisione attengono a diritti indisponibili e, pertanto, non possono costituire oggetto di deferimento al giudizio degli arbitri, anche in presenza di clausola compromissoria statutaria, poiché le norme sulla redazione del bilancio sono imperative e trascendono l’interesse del singolo socio, tutelando l’affidamento di tutti i soggetti terzi che entrano in rapporto con la società.

Come citare

Tribunale di Milano, 2 Giugno 2025, N. 4506, «Tribunale di Milano, 2 giugno 2025, n. 4506», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-2-giugno-2025-n-4506-1753526329/

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