Massima
In materia di arbitrato, la possibilità di proroga del termine per la decisione prevista dall’art 820, co. 2, cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, applicabile ratione temporis), riconosciuta agli arbitri in caso di assunzione di mezzi di prova, è estensibile all’ipotesi di espletamento della consulenza tecnica.
Note metodologiche
standard
Come citare
Cassazione — I Civ., 22 Giugno 2016, N. 12956, «Cass., Sez. I Civ., 22 giugno 2016, n. 12956», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-22-giugno-2016-n-12956-1752148113/