Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Cass., Sez. I Civ., 22 giugno 2016, n. 12956

Cassazione — I Civ.

Massima

In materia di arbitrato, la possibilità di proroga del termine per la decisione prevista dall’art 820, co. 2, cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, applicabile ratione temporis), riconosciuta agli arbitri in caso di assunzione di mezzi di prova, è estensibile all’ipotesi di espletamento della consulenza tecnica.

Note metodologiche

standard

Come citare

Cassazione — I Civ., 22 Giugno 2016, N. 12956, «Cass., Sez. I Civ., 22 giugno 2016, n. 12956», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-22-giugno-2016-n-12956-1752148113/

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