Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Cagliari, 22 maggio 2025, n. 789

Tribunale di Cagliari

Massima

La cessione del contratto comporta il trasferimento del vincolo nascente dalla clausola compromissoria quando le parti originarie si siano impegnate a deferire ad arbitri rituali ogni controversia relativa all'attuazione, interpretazione e risoluzione del contratto, realizzando una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale mediante la sostituzione di un nuovo soggetto nella posizione giuridica attiva e passiva di uno degli originari contraenti.
Il requisito della forma scritta ad substantiam della clausola compromissoria è rispettato quando le parti identificano con esattezza le future controversie inerenti all'affidamento che saranno devolute alla cognizione arbitrale, anche mediante richiamo per relationem dello statuto societario ove la clausola è prevista.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La cessione del contratto comporta il trasferimento del vincolo nascente dalla clausola compromissoria quando le parti originarie si siano impegnate a deferire ad arbitri rituali ogni controversia relativa all’attuazione, interpretazione e risoluzione del contratto, realizzando una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale mediante la sostituzione di un nuovo soggetto nella posizione giuridica attiva e passiva di uno degli originari contraenti.
Il requisito della forma scritta ad substantiam della clausola compromissoria è rispettato quando le parti identificano con esattezza le future controversie inerenti all’affidamento che saranno devolute alla cognizione arbitrale, anche mediante richiamo per relationem dello statuto societario ove la clausola è prevista.

Come citare

Tribunale di Cagliari, 22 Maggio 2025, N. 789, «Tribunale di Cagliari, 22 maggio 2025, n. 789», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-cagliari-22-maggio-2025-n-789-1752235202/

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